Zugo

Abitanti : 113.597 (31 dicembre 2011)

Il cantone , sito nella Svizzera centrale , comprende 11 comuni (Zug , Oberägeri, Unterägeri , Menzingen , Baar , Cham, Hünenberg , Steinhausen , Risch , Walchwil , Neuheim).

 

Cantone membro della Confederazione Elvetica dal : 1352

 

Appartenenza religiosa : 62% della popolazione appartiene alla Chiesa cattolica romana , il 18% alla Chiesa evangelico-riformata , la restante parte ad altre confessioni.

 

Chiese dotate della personalità giuridica : Nella Costituzione del Cantone Zugo del 31 gennaio 1894 non viene esplicitato alcun riconoscimento di diritto pubblico in favore delle Comunità religiose.

Tuttavia l’art.127 del Gemeindegesetz del 4 settembre 1980 prevede , al contrario , per dieci comuni cattolici e un comune evangelico-riformato il riconoscimento come corporazioni di diritto pubblico.

 

 

Quadro giuridico generale in materia di finanziamento pubblico delle Chiese:

 

L' imposta di culto costituisce attualmente la principale fonte di finanziamento dei Comuni parrocchiali romano-cattolici ed evangelici-riformati .

L’aliquota e il coefficiente d’imposta possono essere definiti dalle istanze religiose , fra cui l’assemblea parrocchiale , il consiglio parrocchiale e il sinodo.

Alla base delle imposte di culto vi sono gli stessi principi che regolano le imposte cantonali e comunali.

Nella stessa Costituzione del Canton Zugo è sancito il diritto delle Chiese ufficialmente riconosciute e delle loro Parrocchie (Comuni Parrocchiali) di prelevare le imposte ecclesiastiche.

Analizzando nel dettaglio gli articoli della Costituzione del Cantone Zugo , si riscontra all’art. 3 , in primis , la garanzia del libero esercizio della fede, degli atti liturgici e la libertà di coscienza , nonché una generale garanzia della libertà religiosa.

Per quanto , invece , concerne gli articoli successivi (§§ 72,74,75,76) della Costituzione medesima , questi prevedono un richiamo generale all'istituzione dei Comuni parrocchiali , lasciando alla disciplina più specifica (Gemeindegesetz del 4 settembre 1980 ) la regolamentazione del settore .

Viene , inoltre , stabilito che la Comunità parrocchiale , esente dall’obbligo fiscale (art.57 della legge fiscale) , comprende al suo interno le persone della stessa confessione che risiedono sul suo territorio.

 

Per quanto attiene al profilo strettamente fiscale, la Costituzione prevede l’obbligo da parte dei Comuni Parrocchiali di riscuotere l’imposta di culto , qualora le entrate non siano sufficienti ai fini dell’adempimento delle loro funzioni (§74).

Tale obbligo ritrova la sua ratio nella necessità delle stesse comunità religiose di adempiere ai propri incarichi o funzioni (§ 130 Gemeindegesetz ).

Proseguendo nello specifico, la Legge Fiscale del 25 maggio 2000 , in vigore dal 1 gennaio 2012 (Steuergesetz), prevede all’art 1 che la riscossione dell'imposta di culto da parte dei Comuni parrocchiali romano-cattolici ed evangelici-riformati venga effettuata annualmente e sulla base delle seguente imposte: 

  1. imposta sul reddito e imposta patrimoniale per persone fisiche;

  2. imposta sui profitti e imposta sul capitale per le persone giuridiche;

  3. ritenute alla fonte (d’acconto) sul reddito fissate per le persone fisiche e giuridiche.

I comuni parrocchiali riscuotono l'imposta tanto dalle persone fisiche quanto da quelle giuridiche (§ 169 legge fiscale).

Per quanto riguarda le persone giuridiche , queste ultime verseranno i contributi a seconda del comune parrocchiale in cui esse hanno sede.

Nel caso , più specifico , in cui le persone giuridiche perseguano scopi confessionali , l’imposta dovrà essere versata solo ed esclusivamente al Comune parrocchiale di tale confessione.

Viene previsto un ulteriore caso tipico , quello del matrimonio fra persone di diverse confessioni e la legge fiscale , in tal caso prevede che l’imposta ecclesiastica venga riscossa in relazione all’appartenenza dei membri della famiglia ai Comuni parrocchiali.

A riscossione avvenuta , l’importo dell’imposta di culto viene ripartito , previa ritenuta dell’imposta federale , fra il Cantone e i relativi Comuni di domicilio e le Comunità parrocchiali in relazione alle aliquote cantonali e a quelle comunali ex art 97 Legge fiscale.