Uri

Abitanti: 35.382

Appartenenza religiosa della popolazione:  cattolici: 85,8 % ;  evangelici - riformati: 5,2 % ; ortodossi: 1,5 %; musulmani: 1,9 %;  vetero cattolici: 0,06 %; ebrei: 0,02  %; senza indicazione o senza confessione: 2,8 %.

Chiese dotate della personalità giuridica di diritto pubblico: Chiesa cattolica - romana; Chiesa evangelica- riformata (Chiese nazionali, art. 7 Cost. )

 

Quadro giuridico generale in materia di finanziamento pubblico delle Chiese: Il preambolo della Costituzione cantonale del 28 ottobre 1984  pone in particolare rilievo le radici cristiane del Cantone ed opera una precisa opera di identificazione tra christlichen Glauben e valori fondamentali su cui si basa il patto costituzionale. L’affermazione del preambolo – ben lungi dall’esaurirsi in una semplice affermazione di principio – costituisce il presupposto teorico fondamentale che giustifica l’assetto dei rapporti tra Stato e Chiese nell’ordinamento urano e spiega i suoi effetti sulla disciplina giuridica di altre materie: sarà in questa sede sufficiente accennare all’art. 2 della legge scolastica – il quale prevede in maniera non equivoca che l’istruzione pubblica deve fondarsi sui principi della cultura occidentale cristiana – o all’art. 1 della legge sulla censura cinematografica – che vieta la proiezione, nel territorio cantonale, di film che possano ferire la sensibilità religiosa del popolo o creare abbrutimento morale.

Da un punto di vista istituzionale la centralità della christlich-abendländischen Kultur si traduce nella disposizione dell’art. 7 Cost., in virtù del quale la Chiesa Cattolica-Romana e quella Evangelica-Riformata vengono riconosciute come Chiese nazionali: tale riconoscimento comporta la qualifica di queste confessioni come enti di diritto pubblico dotati di autonomia, capaci di autogovernarsi e di regolare i propri affari autonomamente nel rispetto della Costituzione e delle leggi. 
Il riconoscimento di diritto pubblico comporta i consueti privilegi in favore delle Landeskirchen (previsione di un sistema di assistenza spirituale nelle carceri o negli ospedali, insegnamento della dottrina delle Chiese nazionali all’interno delle scuole pubbliche,  concessione di sovranità e potere impositivo fiscale sui propri fedeli).
Le  Chiese nazionali hanno l’obbligo di organizzarsi secondo principi democratici e di emanare statuti organizzativi approvati dal Governo. 
Va tuttavia evidenziato che – in forza del combinato disposto degli artt. 110.1 lett. e) e dell’art. 114 della Costituzione cantonale – spetta in ogni caso alla volontà popolare dei cattolici residenti l’elezione dei parroci chiamati a guidare le cellule di base del popolo di Dio. 
A norma del combinato disposto degli artt. 7 ed 8 Cost. gli Statuti organizzativi delle Chiese nazionali, allorchè siano approvati dal Governo cantonale, diventano a tutti gli effetti fonte del Diritto ecclesiastico urano. Le norme di un determinato Statuto vengono incorporate per rinvio recettizio all’interno dell’ordinamento cantonale: ad esse debbono obbedienza tutti i fedeli appartenenti alla Chiesa nazionale emanante, mentre le controversie derivanti dalla loro applicazione sono demandate al giudice amministrativo. 
Le Chiese nazionali o le loro parrocchie hanno facoltà di riscuotere imposte di culto nei limiti fissati dalla legislazione cantonale.
La normativa dettagliata su tali imposte è inserita all'interno del Gesetz über die direkten Steuern im Kanton Uri (vom 26. September 2010), il quale, all'art. 1.3, sancisce il diritto dei Comuni parrocchiali o delle Chiese nazionali di prelevare:
a) un'imposta sul reddito e sulla sostanza dei loro membri;
b) un imposta sull'utile delle persone giuridiche aventi sede nel cantone ;
c)un'imposta alla fonte sui guadagni conseguiti nel cantone;
d) un'imposta minima sul valore dei terreni;
e) un testatico, dovuto in somma uguale (30 CHF) da ciascun membro.
E' naturalmente possibile, attraverso una dichiarazione scritta di uscita dalla Chiesa di appartenenza, sottrarsi al pagamento dell'imposta: in caso di matrimonio misto, l'imposta di culto è versata in proporzione all'appartenenza confessionale dei membri della famiglia (art. 16 StG).
Le aliquote dell'imposta di culto diretta alle Chiese nazionali sono fissate dalla legge, mentre spetta a ciascun comune parrocchiale stabilire l'aliquota dell'imposta di culto cantonale, calcolata annualmente.
Le Chiese nazionali, i Comuni parrocchiali e gli enti ecclesiastici beneficiano di numerose esenzioni fiscali.