Nidvaldo

 

Abitanti: 34.624
 
Appartenenza religiosa della popolazione: cattolici 70,5%; evangelici-riformati 9,9%; altra appartenenza cristiana 2,2%; comunità islamiche 2,2%; senza indicazione o senza confessione 13%.
 
Chiese dotate della personalità di diritto pubblico: Chiesa cattolica romana (Chiesa nazionale, Costituzione art.34.1); Chiesa evangelica riformata quale ente ecclesiastico di diritto pubblico (Costituzione art.35).  
 
Nel 1965 Nidvaldo stilò la più moderna Costituzione della Svizzera, nella quale le libertà individuali venivano rafforzate, i compiti dello Stato elencati in maniera sistematica e il tribunale cantonale investito anche della funzione di Corte Costituzionale. I Comuni parrocchiali persero importanza, vedendo ridotta la loro influenza su scuola, assistenza, elezione dei giudici di pace. Ciò non toglie che la Chiesa cattolica romana sia dichiarata Chiesa nazionale (art.34.1), mentre «la Chiesa evangelica riformata è riconosciuta quale ente ecclesiastico di diritto pubblico» (all’art.35). L’importanza della religione per lo Stato si rileva fin dal preambolo della Costituzione, che la dichiara stilata «in nome di Dio onnipotente»; «la libertà di credo e di coscienza, nonché il libero esercizio del culto» sono annoverati tra i diritti fondamentali dei cittadini (art.1.2.1). «Le Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico sbrigano i loro affari in modo indipendente», ma «nei limiti fissati dalla legislazione» (art.37.1), e «lo Statuto ecclesiastico adottato dai membri di una Chiesa aventi diritto di voto deve essere sottoposto per approvazione al Gran Consiglio» (art.37.2). Inoltre, «il Gran Consiglio è competente per rappresentare il Cantone, nei limiti fissati dal diritto federale, nella conclusione dei concordati con la Curia necessari per regolare i rapporti con la Diocesi» (art.34.2). È necessario il voto del Gran Consiglio anche per «l’istituzione, la fusione o la divisione di parrocchie o cappellanie», oltre che del voto dei membri aventi diritto che le compongono (art.88.2). Il diritto di voto è retto dalle disposizioni della Costituzione (art.89.1); al parroco, o cappellano, o pastore si riconoscere il diritto d’ufficio di far parte del Consiglio parrocchiale (art.89.2). L’Assemblea parrocchiale o cappellaniale di comunità cattoliche mantiene il diritto di nomina degli ecclesiastici (art.89.3). In ambito finanziario, le parrocchie o cappellanie detengono il diritto di riscuotere dai loro membri le imposte sul culto (art.90.1); inoltre «nei limiti fissati dalla legislazione, il Cantone riscuote un supplemento d’imposta sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche; la legislazione disciplina la ripartizione del gettito fra le Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico» (art.90.2). «La determinazione dell’aliquota […] dell’imposta di culto per le persone giuridiche» è di competenza del Gran Consiglio (art.61), che è tenuto a sottoporre al voto del popolo i decreti relativi «se entro due mesi dalla loro pubblicazione almeno 250 cittadini ne fanno richiesta» (art.52a.3). Nel Cantone di Nidvaldo «l’insegnamento della religione è materia scolastica a tutti i livelli» (art.39.1) ed è impartito dalle Chiese di diritto pubblico o, col loro assenso, da docenti delle scuole (art.39.2). Lo Stato stabilisce che gli abitanti del Cantone che desiderino passare da una Chiesa all’altra o uscire da una Chiesa lo possano fare mediante «una dichiarazione scritta indirizzata al presidente della parrocchia o della cappellania» (art.38).
Nel Canton Nidvaldo è prevista da parte della Chiesa la riscossione di una tassa sul culto che lo Stato riscuote e provvede a versare, tramite bonifico, alle Kirchgemeinden; ogni fedele è tenuto al suo pagamento; per esserne esentati è necessario dichiarare ufficialmente la propria uscita dalla Chiesa (Costituzione del Cantone Nidvaldo art.38). 
L’importo della tassa ecclesiastica è calcolato in base al reddito e al patrimonio posseduto; si può godere delle stesse detrazioni previste per le imposte dovute allo Stato in caso di figli minori a carico o altri casi contemplati. L’aliquota per il calcolo (Steuerfuss) varia ogni anno e da Comune a Comune. Le decisioni del Consiglio a questo proposito si basano su diverse variabili: le necessità materiali della Kirchgemeinde, il numero di cattolici che ne fanno parte, il reddito che denunciano.
Le parrocchie che si trovano in difficoltà o quelle molto piccole vengono aiutate da quelle più abbienti tramite la Chiesa Cantonale. Questa pratica di sostegno interno è definita Finanzausgleich. 
 
(Gianluca Guerzoni)