Obvaldo

 

Abitanti: 29.328
 
Appartenenza religiosa della popolazione: cattolici 75%; evangelici-riformati 8%; altra appartenenza cristiana 2,6%; comunità islamiche 3%; senza indicazione o senza confessione 9,9%. 
 
Chiese dotate della personalità di diritto pubblico: cattolica romana ed evangelica riformata (Costituzione art.3,1).
 
Obvaldo introdusse era già dotato di una propria Costituzione nel 1814. Quella attuale è stata modificata nel 2011 ma, nei suoi tratti basilari, risale al 1968. Al preambolo, che la dichiara stilata «in nome di Dio onnipotente», segue una breve sezione che dichiara la sovranità di Obvaldo all’interno della Confederazione ed elenca i Comuni politici in cui è suddiviso il territorio. La questione immediatamente successiva a questi dati preliminari è la definizione, nelle sue linee fondamentali, del rapporto tra Chiesa e Stato, che è ripreso e ampliato nella Sezione quinta dove, in merito ai poteri che spettano allo Stato, vengono disposti i compiti specifici dello Stato e della Chiesa, e anzitutto quelli delle parrocchie, la cui amministrazione ha rilevanza costituzionale in quanto hanno connotazione di Comune. Le confessioni cattolica romana ed evangelica riformata vengono «riconosciute quali Chiese autonome di diritto pubblico con propria personalità giuridica» e «fruiscono della protezione dello Stato» (art.3.1). Nella Costituzione di Obvaldo si trovano varie diversificazioni tra la situazione delle due Chiese. «Per l’organizzazione della Chiesa cattolica è determinante il diritto canonico» (art.4.2), mentre «la Chiesa evangelica riformata si dà un’organizzazione ecclesiastica che richiede l’approvazione del Gran Consiglio» (art.4.3). I fedeli di entrambe le confessioni sono riuniti in Parrocchie che coincidono «di norma con il territorio del Comune politico» (art.103.1), nel caso della Chiesa cattolica, o hanno il diritto di organizzarsi «su più Comuni» (art.103.3), per quanto riguarda la Chiesa evangelica riformata. «Le Chiese riconosciute quali enti di diritto pubblico sbrigano i loro affari in modo indipendente» (art.5.1), attenendosi in ogni decisione al diritto federale e alla Costituzione cantonale. Il Gran Consiglio emana i decreti che stabiliscono l’eventuale divisione o fusione delle parrocchie (art.103.1), modifiche che spettano al vescovo diocesano, su parere del Consiglio parrocchiale (art.103.2). «Le Parrocchie cattoliche hanno soprattutto il compito di nominare gli ecclesiastici e di provvedere al fabbisogno finanziario interno» (art.105.1). «La Parrocchia evangelica riformata amministra i suoi affari in modo autonomo» (art.106.1); «se nel Cantone si costituiscono più parrocchie, esse possono ripartire liberamente la competenza negli affari interni fra le singole parrocchie e la loro federazione» (art.106.2). Una fonte per il reperimento di fondi necessari al funzionamento delle Parrocchie è la riscossione delle imposte di culto (art.4.4); esse «sono rette dalla legge fiscale» (art.104.2). Si prevede che gli organi di potere politico e quelli religiosi lavorino sinergicamente in riferimento alle «questioni di natura mista che concernono l’insieme del Cantone» (art.5.2), nella ratifica di «qualsiasi concordato inerente all’appartenenza a una diocesi» (art.7), per organizzare l’insegnamento religioso nelle scuole (art.8), per stabilire i giorni festivi ufficiali nel Cantone (art.9). Il Tribunale amministrativo decide in merito alle «controversie patrimoniali tra il Comune politico e la parrocchia» (art.101.1). L’intervento dello Stato nella gestione di alcune questioni ecclesiastiche appare, oltre che nella già citata ratifica dell’organizzazione territoriale delle Parrocchie, nella vigilanza che il Gran Consiglio esercita sull’amministrazione del loro patrimonio (art.104.1); inoltre «il diritto di voto e l’elettorato attivo dei membri della Parrocchia sono retti dalle disposizioni concernenti il Comune politico» (art.102.2).
Oltre alle Parrocchie, sono presenti alcune cappelle cattoliche; la loro «vigilanza e amministrazione […] incombono sui Comuni patriziali […]. Queste attribuzioni ed eventuali impegni possono essere trasferiti per contratto alle Parrocchie» (art.105.2). Parroci, pastori e cappellani partecipano «d’ufficio al Consiglio parrocchiale e vi hanno diritto di voto» (art.102.3); i cappellani esercitano la stessa funzione all’interno dei Comuni patriziali (art.105.2).
Nel Canton Obvaldo è prevista da parte della Chiesa la riscossione di una tassa sul culto che lo Stato riscuote e provvede a versare, tramite bonifico, alle Kirchgemeinden; ogni fedele è tenuto al suo pagamento; per esserne esentati è necessario dichiarare ufficialmente la propria uscita dalla Chiesa (Costituzione del Canton Svitto, art.84,2). 
L’importo della tassa ecclesiastica è calcolato in base al reddito e al patrimonio posseduto; si può godere delle stesse detrazioni previste per le imposte dovute allo Stato in caso di figli minori a carico o altri casi contemplati. L’aliquota per il calcolo (Steuerfuss) varia ogni anno e da Comune a Comune. Le decisioni del Consiglio a questo proposito si basano su diverse variabili: le necessità materiali della Kirchgemeinde, il numero di cattolici che ne fanno parte, il reddito che denunciano.
Le parrocchie che si trovano in difficoltà o quelle molto piccole vengono aiutate da quelle più abbienti tramite la Chiesa Cantonale. Questa pratica di sostegno interno è definita Finanzausgleich. 
 
(Gianluca Guerzoni)