Vaud

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Il cantone è membro della Confederazione Elvetica dal 1803.

 

Il territorio del canton Vaud è diviso in 10 distretti per un totale, attualmente (maggio 2012) di 326 comuni. A breve in base alla legge sulla fusione dei comuni del 7 dicembre 2004 (LFusCom RSV 175.61) saranno ridotti a 318.

 

Abitanti: 725.791

 

Appartenenza religiosa della popolazione: protestanti (evangelici riformati) 33,8%; cattolici 35,8%; altre religioni (ebrei, musulmani…) o non dichiarati 30,4%

 

Chiese dotate di personalità giuridica di diritto pubblico:

 

chiesa cattolica romana e chiesa evangelica riformata; la comunità israelitica invece gode dello status di istituzione d’interesse pubblico.

 

 

Quadro giuridico generale in tema di finanziamento pubblico delle Chiese

 

Il canton Vaud è l’unico cantone dove non esiste ne l’imposta ecclesiastica, ne la contribuzione ecclesiastica volontaria. L’introduzione dell’imposta ecclesiastica infatti è stata rifiutata dall’Assemblea costituente che ha confermato con l’art. 170 §2 e §3 Cst. VD (RSV 101.01) il finanziamento delle due Chiese riconosciute a carico del bilancio dello Stato e dei comuni.

Occorre però precisare che il riconoscimento attribuito alla Chiesa cattolica romana non è dato ad essa in quanto tale e con le sue istituzioni ecclesiastiche previste dal diritto canonico, ma che è riconosciuta come soggetto di diritto attraverso la Federazione ecclesiastica cattolica romana del canton Vaud ( FEDEC-VD) istituzione di diritto pubblico vodese che risulta l’effettiva beneficiaria del riconoscimento statale.

Membri della FEDEC-VD sono le associazioni parrocchiali e possono diventarlo su domanda le istituzioni cattoliche strutturate sul piano cantonale, che hanno la personalità giuridica secondo il diritto civile e sono riconosciute dall’autorità diocesana. Un esempio è Caritas Vaud.

La FEDEC-VD è regolata da una legge approvata nel 2007 (LFEDEC-VD del 9 gennaio 2007 RSV 180.21) che ne fissa le regole di organizzazione e di amministrazione.

Le legge sulle relazioni tra Stato e Chiese riconosciute di diritto pubblico (LREEDP del 9 gennaio 2007 RSV 180.05) disciplina il finanziamento statale stabilendo che esso viene accordato come sovvenzione erogata in base ad una convenzione firmata tra lo Stato e ciascuna Chiesa.

La convenzione contiene i seguenti elementi:

  • la descrizione e le modalità di esercizio della missione al servizio di tutti (art. 170 §2 Cst-VD) esercitata dalle Chiese, congiuntamente o separatamente, secondo le loro competenze nei seguenti ambiti: vita comunitaria e cultuale, salute e solidarietà, comunicazione e dialogo, formazione e accompagnamento;
  • la descrizione dei mezzi necessari all’esercizio di questa missione,
  • gli elementi che permettono di seguire lo svolgimento della missione;
  • l’ammontare della sovvenzione,
  • le modalità di versamento della sovvenzione;
  • un’eventuale clausola di adattamento all’inflazione.

La convenzione ha una durata di cinque anni rinnovabile.

Il dipartimento per gli affari religiosi è competente per il controllo dell’applicazione della convezione di sovvenzionamento. Sei mesi dopo la fine dell’anno le Chiese consegnano al dipartimento i loro conti e una relazione sull’esecuzione della missione al servizio di tutti.

Lo Stato può ridurre la sovvenzione o esigerne la restituzione quando:

  • il beneficiario non utilizza la sovvenzione in maniera conforme a quanto previsto;
  • il beneficiario non porta a termine il progetto sovvenzionato;
  • non vengono rispettate le condizioni alle quali la sovvenzione è subordinata;
  • se la sovvenzione è stata accordata indebitamente sulla base di dichiarazioni inesatte o incomplete oppure fatte in violazione del diritto.

La legge permette che una parte della sovvenzione sia ridistribuita dalle Chiese a persone giuridiche senza scopo di lucro che le aiutano nello svolgimento delle loro missioni.

Grazie a questa clausola la FEDEC versa un contributo alla diocesi di Losanna-Ginevra-Friburgo e alla diocesi di Sion ed alla Conferenza centrale cattolica romana della Svizzera (RZK); mentre la Chiesa evangelica riformata versa un contributo alla Federazione delle Chiese protestanti della Svizzera (FEPS) e alla Conferenza delle Chiese riformate romande.

Nel canton Vaud i comuni sono proprietari dei templi riformati, mentre le chiese cattoliche sono di proprietà delle associazioni parrocchiali. Tuttavia i comuni sono obbligati nei confronti di tutte e due le Chiese a provvedere alla manutenzione ordinaria e ai costi operativi dei luoghi di culto. Anche la manutenzione straordinaria è a carico dei comuni che devono agire in accordo con le parrocchie interessate. I comuni mantengono i locali destinati al catechismo e provvedono al riscaldamento e all’arredamento; retribuiscono poi i portinai e i musicisti della chiesa. Tutte le obbligazioni dei comuni nei riguardi delle due Chiese sono fissate da una convenzione conclusa tra la parrocchia e i comuni interessati.

Il 7 dicembre 2009 è stata firmata la convenzione di sovvenzionamento per il quinquennio 2010-2014 per un totale di quasi 60 milioni di franchi così suddivisi: 35,5 milioni alla Chiesa evangelica riformata, 23,6 milioni alla Chiesa cattolica romana tramite la FEDEC-VD ed infine 132.000 franchi per la comunità israelitica.