San Gallo

Il cantone di San Gallo è membro della Confederazione Elvetica dal 1803.

 
Il territorio del cantone di San Gallo è diviso in 8 distretti e 25 comuni.
 
Abitanti: 483.156
 
Appartenenza religiosa della popolazione: cattolici 52,3%; protestanti (evangelici riformati) 28,3%; altre religioni (ebrei, musulmani..) 9,9%; nessuna appartenenza 9,5%.
 
Chiese dotate di personalità giuridica di diritto pubblico:
La Chiesa cattolica romana, la  Chiesa evangelica riformata, la Parrocchia cattolica cristiana, la Comunità israelitica.
 
 
Quadro giuridico generale in tema di finanziamento pubblico delle Chiese.
La costituzione del Cantone di San Gallo al titolo X artt.109 -111(R.S. 131.225) dispone circa il riconoscimento delle comunità religiose, la loro autonomia e organizzazione. Lo status di enti ecclesiastici di diritto pubblico è concesso alla Chiesa cattolica romana, alla Chiesa evangelica riformata, alla Parrocchia cattolica cristiana e alla Comunità israelitica; gli enti riconosciuti godono di autonomia e di sovranità fiscale, sono regolate internamente da uno Statuto ecclesiastico che deve non solo essere approvato dai membri della confessione aventi diritto di voto, ma anche dal Governo. 
L’approvazione dello Statuto ecclesiastico da parte dell’autorità cantonale è subordinata al rispetto di tre requisiti fondamentali: conformità ai principi democratici delle disposizioni relative al diritto di voto dei membri e dell’organizzazione della comunità religiosa; rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità della gestione finanziaria; e infine la non contrarietà dello Statuto al diritto federale o cantonale.
La legge tributaria attribuisce alle confessioni riconosciute e alle loro parrocchie la facoltà di riscuotere le imposte di culto dai loro membri (Steuergesetz art.3, StG 811.1), mentre le persone giuridiche sono assoggettate dallo Stato al pagamento di un’imposta che non può essere definita  “di culto” in senso stretto: per questo motivo il cantone di San Gallo è annoverato tra i cantoni che non riscuotono l’imposta ecclesiastica dalle persone giuridiche.
Il cantone preleva dalle persone giuridiche un supplemento annuale dell’imposta cantonale semplice sugli utili e sul capitale fissato al 220%, di cui il 22,5% viene destinato alla perequazione finanziaria tra le parrocchie; la ripartizione di questi fondi tra le confessioni riconosciute avviene tenendo conto dei numero di fedeli.
 La legge tributaria esenta dal pagamento delle imposte le confessioni riconosciute,  le persone giuridiche che perseguono scopi pubblici o di beneficenza i cui utili e capitale siano destinati esclusivamente e irrevocabilmente a questi scopi; le persone giuridiche cantonali o federali che perseguono scopi di culto i cui utili e capitale siano destinati esclusivamente allo svolgimento di tali scopi; il comune politico la scuola cattolica, la comunità ecclesiale evangelica e le loro istituzioni. Le persone giuridiche che non perseguono esclusivamente uno scopo benefico godono di una esenzione fiscale parziale che riguarda solo la parte di utili e capitale investiti nello scopo benefico o di pubblica utilità. 
L’imposta ecclesiastica delle persone fisiche è calcolata in base all’imposta cantonale semplice (imposta sul reddito e sul patrimonio) alla quale viene applicata un’aliquota che viene decisa ogni anno dall’assemblea parrocchiale. L’amministrazione fiscale cantonale esegue la tassazione delle persone fisiche mentre l’amministrazione fiscale comunale si occupa della riscossione, però questa ripartizione delle competenze non vale per la Comunità israelitica per la quale tassazione e riscossione sono interne e sono regolate secondo un proprio sistema. 
Su richiesta del contribuente l’imposta ecclesiastica può essere dimezzata se l’altro coniuge o partner appartiene ad una confessione diversa: è il problema dei matrimoni misti per cui verrà versata un’imposta ridotta alla rispettiva confessione di appartenenza tenendo però conto anche dei bambini.Se l’imposta ecclesiastica è stata indebitamente percepita da persone che non appartengono o non appartengono più (in seguito alla dichiarazione di uscita) a una delle Chiese riconosciute, il rimborso della stessa è possibile, in caso di revisione o rettifica, purché siano state rispettate le condizioni legali.
Le Chiese riconosciute utilizzano le entrate derivanti dalle imposte di culto per la copertura di una serie di costi diciamo fissi come gli stipendi dei preti, dei pastori e del personale ausiliario, la manutenzione, il riscaldamento e il restauro degli edifici di culto, la manutenzione dei cimiteri e dei crematori. Altri ambiti di spesa riguardano le missioni, le opere di apostolato, gli aiuti al Terzo Mondo, la domanda sociale.