Vallese

Abitanti:  307.392

Appartenenza religiosa della popolazione: Evangelici riformati: 5,7% ; Cattolici romani: 81,2%; Ortodossi: 1,1%; Vetero-cattolici: 0,05%; Musulmani: 2,7%; Senza appartenenza: 3,9%; Altre confesioni:5,1%.

Chiese dotate della personalità giuridica di diritto pubblico: Chiesa cattolica - romana; Chiesa evangelica- riformata (art. 2.3 Cost. )

Quadro giuridico generale in materia di finanziamento pubblico delle Chiese: La Costituzione cantonale (art. 2) e la legge del 13 novembre 1991 affermano il principio  in forza del quale le spese necessarie per l’esercizio del culto  – sostenute dalle Parrocchie appartenenti alla Chiese dotate di personalità di diritto pubblico (Chiesa cattolica romana e Chiesa evagelica - riformata) –  sono, laddove queste ultime non possano farvi fronte con mezzi propri , a carico dei comuni municipali  . In questo caso sembra potersi parlare di “contributi necessari”, giacchè sui pubblici poteri grava l’obbligo costituzionale di garantire – entro i limiti stabiliti dalla legge – il libero esercizio del culto. Per recuperare -  almeno in parte – i fondi stanziati per l'esercizio delle esigenze religiose della popolazione, ed assicurare così il pieno rispetto dell’art. 2.4 Cost. (in forza del quale il finanziamento pubblico concesso alle Chiese dotate di personalità di diritto pubblico deve avvenire “sous réserve des libertés de conscience et de croyance”), i comuni politici hanno la facoltà di prelevare un’imposta di culto alla quale sono assoggettati tutti i residenti percettori di reddito appartenenti ad una delle Chiese dotate di personalità pubblicistica. Per vero questa facoltà – prevista dall'art. 14 della legge del 13 novembre 1991 – era nel 2009 utilizzata da soli sei comuni (Ayer, Chandolin, Savièse, Sion, Törbel e Vouvry). Nei comuni in cui non è prevista la tassa ecclesiastica i residenti  non appartenenti ad una delle Chiese riconosciute possono richiedere una riduzione dell'imposta comunale proporzionata alla percentuale del budget municipale destinato alle esigenze parrocchiali .

Le Chiese dotate di personalità di diritto pubblico possono percepire contributi finanziari ulteriori rispetto a quelli necessari per garantire l’esercizio del culto, ma solo a condizione che il finanziamento sia diretto a coprire le spese derivanti dall’espletamento di attività aventi finalità di pubblico interesse. Al fine di ricevere regolarmente i contributi pubblici – siano essi necessari o eventuali – le parrocchie sono obbligate a tenere la loro contabilità secondo il principio di trasparenza: i documenti contabili debbono fornire un quadro completo e veritiero della gestione finanziaria della parrocchia  e debbono sempre essere a disposizione dei comuni municipali per finalità di controllo (art. 9). Le parrocchie – in particolare – hanno il dovere di trasmettere al comune municipale sia il progetto di budget che i conti economici, dovendo inoltre autorizzare la municipalità alla consultazione dei documenti ricevuti con l’impegno di fornire le necessarie delucidazioni. Ricevuti i suddetti documenti, la municipalità può contestare la legittimità (e – nel caso di contributi eventuali – la rispondenza all’interesse pubblico) di tutte ovvero di alcune delle voci di spesa: allorchè tale contestazione sia respinta dalle autorità parrocchiali, la controversia è rimessa ad una commissione paritetica nominata dal Gran Consiglio e formata da sette membri: tre rappresentanti delle Chiese riconosciute, tre rappresentanti dei comuni municipali ed un presidente. Detta commissione – che agisce in base ad un regolamento, elaborato dal Consiglio di Stato, il quale ne stabilisce organizzazione e funzionamento – ha per obbiettivo conciliazione delle parti: laddove ciò non sia possibile essa decide in modo inappellabile (artt. 10 e 18).
Sulla base dei bilanci presentati dalle parrocchie, ogni consiglio comunale fissa, nel proprio budget annuale, la misura del finanziamento diretto a garantire il libero esercizio del culto; nei confronti dei contribuenti che non siano membri di una delle Chiese riconosciute il consiglio comunale, previa presentazione di una domanda scritta, riduce l’imposta comunale per il valore corrispondente, così assicurando il pieno rispetto dell’art. 2.4 Cost. 
L’art. 16 della legge prevede la possibilità che le parrocchie percepiscano contributi, oltre che dai comuni municipali, anche dal cantone; questo è possibile quando sia necessario provvedere a spese derivanti dall’espletamento di attività ecclesiastiche a livello cantonale che abbiano alla stesso tempo una finalità di pubblico interesse. Le Chiese riconosciute che richiedono un contributo cantonale devono presentare una richiesta scritta e motivata al Consiglio di Stato (art. 17) con le modalità e secondo i principi generali previsti dalla legge cantonale sulle sovvenzioni del 13 novembre 1995 (art. 16bis).  
 


Fonti: C. Bovay, R. Broquet, Le paysage religieux en Suisse, Neuchatel, 2004; Constitution du Canton du Valais; Loi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat dans le canton du Valais du 13 novembre 1991