Grigioni

Abitanti: 193.388


Appartenenza religiosa della popolazione: cattolici: 46,6 % ; evangelici - riformati: 39,6 % ; ortodossi: 1,5 %; musulmani: 2,09 %; vetero cattolici: 0,06 %; ebrei: 0,1 %; senza indicazione o senza confessione: 5,1 %.


Chiese dotate della personalità giuridica di diritto pubblico: Chiesa cattolica - romana; Chiesa evangelica- riformata (art. 99 Cost. )

Quadro giuridico generale in materia di finanziamento pubblico delle Chiese:
L'assetto giuridico attuale dei rapporti tra Stato e Chiese nei Grigioni risale all'inizio del XIX secolo, allorchè la  Chiesa cattolica-romana e quella evangelico-riformata furono qualificate come chiese nazionali: nella medesima epoca storica il legislativo iniziò a prevedere l'esistenza di corporazioni ecclesiastiche disciplinate dal diritto dello Stato ( i comuni parrocchiali) aventi il compito di amministrare gli interessi temporali di queste ultime.
Vennero così creati due distinti parlamenti (il Corpus catholicum ed il Corpus evangelicum) chiamati a svolgere la funzione legislativa e – di conseguenza – ad emanare norme giuridiche valide per i fedeli delle Chiese nazionali.
La Costituzione del 2004 stabilisce (art. 99) che la Chiesa cattolica-romana e la Chiesa evangelico-riformata sono riconosciute come corporazioni di diritto pubblico: esse si organizzano autonomamente nei limiti posti dal diritto cantonale. In ossequio a tale libertà, la Chiesa cattolica cantonale dei Grigioni ha emanato una propria Costituzione, nella quale il Corpus catholicum viene indicato come la suprema autorità legislativa capace di emanare norme giuridiche vincolanti per i fedeli residenti nel cantone.
Il secondo comma dell’art.99 Cost. Cant. prevede la possibilità che le Chiese possano prelevare imposte di culto: questa norma ha trovato attuazione
a)    Con l’art. 1 della legge sulle imposte per il Cantone Grigioni del 1986 (atto 720.000), il quale stabilisce (lett. f) la potestà del Cantone di riscuotere un'imposta di culto a favore delle Chiese riconosciute dallo Stato;
b)    con la promulgazione della nuova Legge cantonale sulle imposte comunali e di culto (LimpCC).  La LimpCC ribadisce l’attribuzione di potere impositivo alle Chiese riconosciute dallo Stato, e accorda  ai  comuni parrocchiali di queste ultime una sovranità fiscale  limitata alla riscossione delle imposte sul reddito.
Quanto all’imposta di culto cantonale in favore delle Chiese riconosciute, l’aliquota è fissata dal Gran Consiglio e deve oscillare tra il 9 ed il 12 % dell’imposta cantonale semplice. Sono soggette all’imposta le persone fisiche e giuridiche individuate dal combinato disposto degli artt. 74, 75, 78 e 187 c) della legge del 1986. La tassazione e la riscossione vengono eseguite dall'Amministrazione cantonale delle imposte insieme all'imposta cantonale. Per la tassazione, la riscossione e il calcolo dell'imposta di culto il Cantone riscuote una tassa del due percento dell'imposta di culto riscossa. Le imposte di culto incassate vengono assegnate alle due Chiese ricono-sciute dallo Stato in proporzione al numero di appartenenti alle rispettive Chiese secondo l'ultimo censimento federale della popolazione.
La Costituzione della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni (1959) afferma che l’imposta di culto cantonale è uno dei mezzi ordinari attraverso i quali essa deve finanziarsi.
E’ stato indetto un referendum popolare per esentare le persone giuridiche dal pagamento dell’imposta di culto.
Quanto all’imposta di culto a favore dei comuni parrocchiali, va evidenziato che - a norma dell’art. 3 della LimpCC  - questi ultimi possono riscuotere un'imposta sul reddito e sulla sostanza calcolata in percentuale sull'imposta cantonale semplice, nonché procedere al ricupero d'imposta e riscuotere imposte penali. Si tratta dunque di un’imposta facoltativa.
 Non è ammessa, per i comuni parrocchiali,  la riscossione di altre imposte.
In forza dell’art. 24 LimpCC, i comuni parrocchiali stabiliscono al più tardi nel mese di dicembre il tasso fiscale per l'anno successivo.
L'obbligo fiscale si basa sull'appartenenza alla Chiesa dei singoli contribuenti alla fine del periodo fiscale o dell'obbligo fiscale e sulle disposizioni della legge cantonale sulle imposte. In caso di coniugi appartenenti a Chiese diverse i fattori complessivi devono essere ripartiti in ragione della metà ciascuno su entrambi i coniugi.
L'oggetto fiscale, l'aliquota d'imposta e la determinazione dell'imposta si conformano alle disposizioni della legge cantonale sulle imposte. Il termine generale di esigibilità corrisponde a quello delle imposte comunali.
Mentre per la valutazione dell'obbligo fiscale soggettivo è competente il comune parrocchiale, la riscossione delle imposte compete al comune politico.
Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, l’art. 22 della Costituzione della Chiesa cattolica dello Stato dei Grigioni (1959) afferma che sono di competenza dei Comuni parrocchiali i decreti relativi all’aliquota dell’imposta di culto da essi stabilita. I
 beni di prebenda ed ecclesiastici delle due Chiese di Stato e dei loro comuni parrocchiali, le persone giuridiche che perseguono scopi di culto, le persone giuridiche che perseguono scopi pubblici o di esclusiva utilità pubblica, sono esenti dall'assoggettamento fiscale (art. 78 legge sulle imposte del Canton Grigioni).
Le Chiese di Stato ricevono 10 percento dell'imposta alla fonte e dell'imposta all'attività lucrativa accessoria (artt. 20 e 27 delle disposizioni esecutive alla legge sulle imposte).