Ticino

Abitanti: 335.720

Appartenenza religiosa della popolazione:  cattolici: 75,94 % ;  evangelici - riformati: 6,88 % ; ortodossi: 2,35 %; musulmani: 1,87 %;  vetero cattolici: 0,18 %; ebrei: 0,12 %; senza indicazione o senza confessione: 12,22 %.

Chiese dotate della personalità giuridica di diritto pubblico: Chiesa cattolica - romana; Chiesa evangelica- riformata (art. 24 Cost. )

Quadro giuridico generale in materia di finanziamento pubblico delle Chiese: La Repubblica e Cantone Ticino garantisce come diritto fondamentale la libertà di coscienza e di religione di tutti i consociati (art. 8 Cost.) e considera corporazioni dotate di personalità giuridica di diritto pubblico la Chiesa cattolica romana, la Chiesa evangelica riformata (art. 24 Cost.) e la Diocesi di Lugano (art. 4 Legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002). Il finanziamento pubblico di tali corporazioni è garantito:

a) per le Parrocchie della Chiesa cattolica romana da sussidi e contributi di Enti pubblici, nonché da partecipazioni del Comune, sotto qualsiasi forma, derivanti da convenzioni, contratti o obblighi consuetudinari (art. 20 lettera b Legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002). Le Parrocchie che lo desiderano possono inoltre prelevare un'imposta di culto ai sensi e per gli effetti del DL concernente l’imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata del 10 novembre 1992 . Il Decreto del 1992 è peraltro fondato sul criterio “dell’adesione positiva”, in forza del quale possono essere soggette all’imposta di culto solo le persone fisiche e giuridiche iscritte in uno speciale catalogo compilato da ciascuna Parrocchia. In forza di tale principio, l’imposta di culto è dunque totalmente facoltativa e consente al fedele di autodeterminarsi in piena libertà riguardo alla corrispondenza tra status di membro della Parrocchia e dovere di sovvenire alle necessità finanziarie delle stessa.

In questa pagina internet verranno pubblicati i risultati empirici di una ricerca condotta dal team di ricerca sui sistemi di finanziamento delle Parrocchie cattoliche previsto in Ticino: tale ricerca è stata svolta in collaborazione con le Cancellerie comunali, che hanno fornito (almeno in larga parte) con disponibilità e cortesia i dati relativi al loro impegno finanziario nei confronti delle Parrocchie anzidette. I risultati della suddetta ricerca devono peraltro essere integrati con i dati raccolti dalla Diocesi di Lugano nel 2009, senza pretesa di assoluta certezza, ma unicamente per fornire uno “schizzo” il più possibile corretto della situazione attuale;

b) per le Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata del Cantone Ticino dal DL concernente l’imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata del 10 novembre 1992;

c) per la Diocesi di Lugano dal combinato disposto degli artt. 2 della Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Saint-Siège relative à la séparation de l’ Administration Apostolique du Tessin du Diocèse de Bâle et à sa transformation en Diocèse del 24 luglio 1968 e 4 della convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un’Amministrazione apostolica nella Repubblica e Cantone dei Ticino, conclusa il 23 settembre 1884. In forza di tali disposizioni le autorità cantonali versano alla Diocesi di Lugano la somma di CHF 4000 annui.

Le anomalie del sistema sono le seguenti:

a) In primo luogo, la base legale dei finanziamenti alle Parrocchie cattoliche risiede prevalentemente in deliberazioni discrezionali del potere amministrativo: queste ultime non solo non prevedono alcun sostegno per la Chiesa evangelica riformata, sollevando nell'interprete dubbi di conformità al disposto dell'art. 24 della Costituzione ticinese, ma finiscono altresì con il gravare su tutti i contribuenti a prescindere dalla religione da questi professata.

b) In secondo luogo, la diversificazione del regime giuridico di finanziamento esistente tra le diverse Parrocchie non pare garantire a tutti i cattolici residenti in Ticino il medesimo grado di libertà religiosa: e ciò – essenzialmente – perchè l' eccessiva ed irragionevole differenziazione di impegno economico da parte della mano pubblica rischia di comprimere enormemente le possibilità di azione pastorale, liturgica ed educativa delle corporazioni parrocchiali costrette ad autofinanziarsi, mentre le corporazioni aiutate in modo significativo dai comuni riescono ad assicurare servizi spirituali di buon livello.

In terzo luogo, l'attuale quadro giuridico lascia totalmente irrisolta la questione del finanziamento della Diocesi di Lugano, ente al quale è stata conferita la personalità giuridica di diritto pubblico e che dunque è stato riconosciuto capace di svolgere funzioni di interesse generale. Come tutti gli enti di diritto pubblico, anche la Diocesi dovrebbe essere sostenuta in modo significativo dallo Stato; è invece del tutto evidente che le poche migliaia di franchi che essa riceve annualmente dal bilancio cantonale sono insufficienti a garantire l'esercizio delle attività di interesse generale (culturali, assistenziali, di sostentamento del clero) da essa svolte.

c) L'attuale quadro giuridico non consente un efficace sostegno economico alla Chiesa evangelica – riformata ticinese, la quale gode di pochissime sovvenzioni comunali e deve sostentarsi quasi esclusivamente attraverso l'imposta di culto.

Il problema è che i dati sull'appartenenza confessionale dei ticinesi non sono completi, e ciò non permette alla Chiesa evangelica – riformata ticinese di compilare cataloghi attendibili dei soggetti ai quali richiedere l'imposta. Vero è che l'art. 7, 2° comma, del Decreto legislativo concernente l’imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata obbliga le cancellerie comunali a fornire al Consiglio di Chiesa le informazioni necessarie all’allestimento del catalogo tributario (ed in particolare l’elenco dei contribuenti assoggettati nel Comune) ma è altrettanto vero che il dato relativo all'appartenenza confessionale non figurava - fino al 4 dicembre 2009 - tra le informazioni che il Comune civile doveva conseguire relativamente alla popolazione residente: l'art. 6 del Regolamento concernente il controllo degli abitanti del 28 agosto 2001 non indicava infatti l'appartenenza religiosa neppure tra i dati di facoltativa acquisizione. Il quadro giuridico è mutato per effetto del Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione del 2 dicembre 2009, il quale – all'art. 7, n. 18 – impone che la registrazione delle persone residenti nel Cantone includa obbligatoriamente il dato relativo appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal Cantone: sarebbe tuttavia opportuno che tutti gli Uffici del controllo degli abitanti istituiti presso i comuni ticinesi dall'art. 4 del citato Regolamento del 2009 si attivino per rendere effettivo l'adempimento richiesto dall'art. 7 n. 18 e consentire così alle cancellerie comunali di ottemperare all'obbligo di trasmissione dei dati di cui all'art 7 del Decreto legislativo concernente l’imposta di culto. Finchè infatti tale processo di acquisizione – trasmissione non avrà luogo la Chiesa evangelica – riformata ticinese non potrà godere in maniera piena del proprio diritto al finanziamento.