Basilea Campagna

Abitanti :  275.360 

 
Membro della Confederazione Elvetica dal : 1501.
 
Appartenenza religiosa della popolazione : Evangelici- riformati: 34,2%; cattolici romani 27,7%; cattolici cristiani 0,4%; altre confessioni e senza appartenenza: 37, 7%
 
Chiese dotate della personalità giuridica : La Chiesa Evangelico-Riformata, la Chiesa Romana Cattolica e la Chiesa Cristiana Cattolica sono riconosciute come chiese nazionali (art.136 Costituzione).
Altre confessioni possono ottenere il riconoscimento cantonale solo allorché soddisfino alcuni requisiti:
siano espressione istituzionalizzata di una credenza di religione appartenente al ceppo giudaico o cristiano;
abbiano operato in Svizzera da più di 20 anni;
siano dotate di un sistema giuridico endoconfessionale non contrastante con l’ordinamento giuridico elvetico,in particolar modo in tema di libertà religiosa;
abbiano uno statuto approvato dalla maggioranza dei propri fedeli votanti. 
 
Quadro giuridico generale in materia di finanziamento pubblico delle Chiese:
Nel Cantone Basilea Campagna sono previste tre modalità di finanziamento a favore delle Chiese nazionali riconosciute attraverso:
riscossione di un’imposta di culto dai soggetti passivi-persone fisiche membri della comunità parrocchiale.
 riscossione di un’imposta di culto dai soggetti passivi- persone giuridiche.
erogazione di contributi cantonali alle Chiese nazionali.
 
Con riferimento alla prima modalità, la Costituzione del Cantone infatti stabilisce che i comuni parrocchiali delle chiese nazionali riscuotano dai membri della propria confessione le imposte sul reddito e sul patrimonio, ovvero imposte ecclesiastiche sulle persone fisiche (art. 140 Costituzione).
Imposta ecclesiastica o di culto, intesa come tassa che le Chiese e le comunità religiose ufficialmente riconosciute sono autorizzate dallo Stato a prelevare su un determinato territorio per garantire il proprio funzionamento e l’adempimento ai propri doveri.
Ai fini della riscossione dell’imposta di culto e non solo, la Costituzione cristallizza il criterio di appartenenza ad una determinata chiesa nazionale in base alla propria confessione.
Tale tributo viene riscosso presso i membri delle stesse Chiese in base alla loro appartenenza ad una determinata comunità parrocchiale.
A fini dell'imposizione fiscale risultano determinanti quei fattori fiscali accertati a livello statale e comunale. In occasione della divulgazione del bilancio preventivo, ogni anno l'assemblea dei comuni parrocchiali stabilisce la massa fiscale nell'ambito dello statuto della chiesa.
Per quanto riguarda il caso in cui ci siano famiglie o unioni riconosciute fra membri appartenenti a confessioni miste, l'imposta ecclesiastica viene riscossa in proporzione al numero dei membri di ogni confessione. Nessuna imposta, invece, può essere riscossa nel caso in cui individui non appartenenti ad alcuna confessione o i membri di un'altra confessione usufruiscano dei servizi di una chiesa nazionale o di una comunità religiosa riconosciuta (Legge Fiscale).
E’ prevista, inoltre, una collaborazione con i comuni politici, i quali forniscono ai comuni parrocchiali le informazioni necessarie ai fini dell’attribuzione delle imposte di culto nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati. Su richiesta dei comuni parrocchiali, l'imposta di culto sulle persone fisiche viene riscossa dai comuni politici come forma di indennizzo.
In caso di membri della confessione che si trasferiscono nel corso dell'anno fiscale o che sono diventati soggetti all'imposta di culto, i comuni politici riscuotono l'imposta di culto per l'intero anno. In caso di ex membri della confessione che non appartengono più ad alcuna chiesa nazionale al termine dell'anno fiscale, l'imposta di culto non viene riscossa.
 
Per quanto concerne la seconda modalità di finanziamento, la legge fiscale prevede che il cantone riscuota, dalle persone giuridiche soggette ad obbligo fiscale ed a favore delle chiese nazionali, un'imposta di culto pari al cinque percento dell'ammontare dell'imposta statale.
Il cantone riscuote detta imposta unitamente all'imposta statale, e ripartisce il gettito fra le chiese nazionali in proporzione al numero dei membri di queste ultime.
In armonia con la previsione costituzionale dell’autonomia nella gestione interna delle chiese nazionali, ogni quattro anni il fisco cantonale controlla la contabilità delle imposte riscosse alla fonte dalla federazione, dai comuni e dalle chiese nazionali. 
Anche in questo caso sono determinanti i dati della statistica demografica cantonale validi fino alla fine di settembre dell'anno che precede il versamento.
Per la riscossione delle imposte ecclesiastiche delle persone giuridiche, il cantone riceve una provvigione  pari all'1% delle imposte riscosse.
 
La terza ed ultima modalità di finanziamento prevede l’erogazione di contributi ordinari alle chiese nazionali da parte del cantone.
Per ogni chiesa nazionale, essi consistono in un contributo base annuo pari a 100.000 Fr. ed un ulteriore contributo annuo pari a 35 Fr. per ogni membro della chiesa.
Per stabilire con esattezza l’importo del contributo, il cantone ha come punto di riferimento i dati della statistica demografica cantonale validi fino alla fine di settembre dell'anno che precede il versamento. 
Sarà poi il consiglio regionale a definire con decreto i dettagli relativi al versamento dei contributi.
Questi contributi ordinari saranno impiegati dalle chiese, in base alle proprie direttive, al fine di coprire le proprie necessità nonché quelle dei propri comuni parrocchiali.
Qualora sia necessario, il cantone ha facoltà di erogare ulteriori contributi alle chiese nazionali per l'adempimento di ulteriori ed eventuali  mansioni di natura ecclesiastica.
Infine il cantone può, inoltre, erogare contributi per la manutenzione dei monumenti ecclesiastici di interesse storico.