Argovia
Abitanti : 618147
Cantone membro della Confederazione Elvetica dal :1803
E’ uno dei cantoni più settentrionali della Svizzera diviso , amministrativamente , in 11 distretti e 220 comuni .
Appartenenza religiosa : Il 40% della popolazione appartiene alla Chiesa Cattolica , il 35% alla Chiesa Evangelica-Riformata.
Chiese dotate della personalità giuridica : Lo status di chiese regionali nel Canton Argovia spetta alla Chiesa Cattolica , alla Chiesa Cattolica- Cristiana ed alla Chiesa Evangelica Riformata , riconosciute come enti autonomi di diritto pubblico aventi personalità giuridica (art. 109 Cost.) .
Quadro giuridico generale in materia di finanziamento pubblico delle Chiese:
In tema di finanziamento per le Chiese argoviane sono previste tre modalità :
· Riscossione di un’ imposta di culto dai soggetti passivi , art. 113 Cost. ;
· Volontarie elargizioni in denaro (donazioni) , art. 69 Legge Fiscale ;
· Altri valori patrimoniali fino al 20% del reddito netto imponibile , art. 69 Legge Fiscale ;
La trattazione si focalizzerà sulla prima delle tre modalità e , seppur senza dovizia di particolari , risulta doverosa in primis una adeguata introduzione sul concetto di imposta ecclesiastica o di culto , intesa come quella tassa che le Chiese e le comunità religiose ufficialmente riconosciute sono autorizzate dallo Stato a prelevare su un determinato territorio per garantire il proprio funzionamento.
Tale tributo viene riscosso presso i membri delle stesse Chiese in base alla loro appartenenza ad una determinata comunità parrocchiale (confessione ) .
L’imposta ecclesiastica viene stabilita facendo riferimento alle tariffe previste dalle leggi tributarie , tuttavia , l’aliquota ed il coefficiente d’imposta possono essere definiti dalle istanze religiose , fra cui l’assemblea parrocchiale , il consiglio parrocchiale e il sinodo.
Per quanto riguarda il Canton Argovia la potestà impositiva fiscale in materia di culto spetta ai comuni parrocchiali delle Chiese regionali , riconosciute dal Cantone .
La stessa Costituzione prevede la possibilità in capo alle parrocchie di riscuotere imposte dai loro membri , ai fini dell’adempimento dei compiti ecclesiastici elencati nello statuto . (art. 113 Cost.)
Lo stesso articolo prevede : la conformità dell’obbligo fiscale alla legislazione fiscale ed alla tassazione dello Stato ; in capo alle Chiese regionali il diritto di chiedere ai loro comuni parrocchiali contributi uniformi ; il diritto di referendum per le decisioni parrocchiali relative all’aliquota fiscale ed alle spese , cristallizzato nello statuto organizzativo delle Chiese regionali .
Oltre alla costituzione, ulteriore formante legislativo di riferimento è la legge fiscale del 15 dicembre 1998 .
All’art. 154 viene stabilito che , ai fini della copertura delle spese non altrimenti sostenibili con altri introiti , ai comuni parrocchiali delle Chiese regionali è attribuita la potestà impositiva fiscale in materia di culto .
La riscossione di tale imposta avviene annualmente e prevede una detrazione sul reddito e sul patrimonio ( imposta sul reddito e sulla sostanza , traduzione letterale) dei membri della comunità parrocchiale .
I soggetti passivi di tale imposta di culto sono esclusivamente le persone fisiche in base all’appartenenza ad un determinato comune parrocchiale .
Elemento , questo , che distingue il Canton Argovia dalla maggior parte degli altri Cantoni della Confederazione in materia di finanziamento pubblico delle Chiese, non prevedendo la riscossione anche per le persone giuridiche .
La legge fiscale prevede , inoltre , il caso in cui i membri della stessa famiglia appartengano a più confessioni , disponendo che la riscossione debba avvenire in base al numero degli appartenenti ad ogni confessione .
E’ da tenere presente che il Consiglio di Stato in tema di reddito da lavoro dipendente stabilisce , in generale , le tariffe per la ritenuta alla fonte in conformità con le aliquote fiscali per l’imposta sul reddito delle persone fisiche . In questo caso la riduzione fiscale comprende , oltre alle imposte cantonali e comunali , anche l’imposta di culto, calcolata sulla base delle aliquote fiscali stabilite dai comuni politici e dai comuni parrocchiali (art. 114 legge fiscale) .
Ulteriore formante legislativo in materia di finanziamento delle Chiese è il regolamento alla legge fiscale (11 settembre 2000) in tema di potestà impositiva fiscale , il quale stabilisce come questa possa essere trasferita al consiglio comunale del comune politico , sulla base di una convenzione tra quest’ultimo e il comune parrocchiale (art. 73 Regolamento).
Se la riscossione non avviene ad opera del Consiglio Comunale (comune politico) , al Comune parrocchiale deve essere versato un importo pari al 100% dell’imposta cantonale .
Il procedimento di calcolo dell’entità dell’imposta di culto spetta all’autorità fiscale del comune politico e del comune parrocchiale ; tuttavia , in fase di riscossione , in caso di dubbio la stessa autorità politica dovrà richiedere al Consiglio parrocchiale un rapporto concernente l’appartenenza ecclesiastica (confessionale) e rendere note le proprie decisioni anche a detto Consiglio (art. 158 Legge fiscale) .
Agli artt. 192 e 198 della legge fiscale è prevista la possibilità di proporre ricorso per iscritto , da parte del contribuente , del Consiglio parrocchiale, presso il tribunale amministrativo , contro le disposizioni in materia di obbligo dell’imposta di culto e avverso la decisione del tribunale fiscale .
Il Consiglio comunale o l’autorità da esso designata e l’ufficio delle imposte cantonali hanno la facoltà di adottare tutte le misure di legge necessarie al fine di coprire ed assicurare i crediti fiscali .
A tal fine , questi rappresentano il Cantone , i comuni , compreso il comune parrocchiale nel corso della procedura di esecuzione forzata e di concordato , così come dinnanzi al tribunale ( art. 71 regolamento ).
In tali casi i crediti e i debiti fiscali dei comuni parrocchiali , dei cantoni e dei comuni di domicilio sono posti sullo stesso piano ; in particolare , le imposte riscosse vengono ripartite proporzionalmente fra i creditori ( art. 221 Disposizioni generali ).