Berna
Cantone membro della Confederazione Elvetica dal 1353.
Berna è divisa in 26 distretti ognuno dei quali conta vari comuni per un totale di 388.
Abitanti: 974.235
Appartenenza religiosa della popolazione: evangelici–riformati: 67%; cattolici:16%; musulmani: 3%; altre confessioni (ebrei, ortodossi, cristiani...): 2%; senza confessione: 8%; senza indicazione: 4%.
Chiese dotate della personalità giuridica di diritto pubblico:
La Costituzione conferisce lo status di Chiesa nazionale alle confessioni evangelico-riformata, cattolica romana e cattolica cristiana, le quali sono dotate di personalità giuridica di diritto pubblico.
Quadro giuridico generale in materia di finanziamento pubblico delle Chiese:
I diritti fondamentali costituzionali valgono per tutte le persone e tutte le comunità religiose. Si tratta in particolar modo della libertà di credo e coscienza e della libertà di culto.
Alle Chiese nazionali è attribuita la potestà impositiva fiscale (imposta di culto). Le Parrocchie della Chiesa evangelico-riformata, cattolica romana e cattolica cristiana hanno il diritto di prelevare la tassa di culto dai propri fedeli. Questo status inserisce tali confessioni nell’apparato amministrativo dello Stato: pertanto le Chiese nazionali collaborano con le autorità cantonali nell’espletamento della funzione amministrativa. Le chiese nazionali hanno però il dovere di occuparsi solamente dei loro “affari interni”, mentre i loro “affari esterni” sono oggetto di potestà legislativa del Parlamento cantonale.
Lo Stato esercita, attraverso le sue decisioni politiche o l’adozione di misure finanziarie, una certa influenza sulle organizzazioni religiose riconosciute ufficialmente. Quale riconoscimento del ruolo sociale svolto dalle comunità religiose, lo Stato può accordare loro sostegno materiale e/o lo statuto di istituzione di diritto pubblico. In tutti i Cantoni, tranne due, lo Stato corrisponde determinate prestazioni a favore delle comunità religiose cui riconosce uno statuto ufficiale o concede loro determinati diritti (uso di locali scolastici per lezioni di religione, diritto di percepire imposte…). Le comunità religiose non riconosciute, invece, sono organizzate secondo il diritto provato e rivestono spesso la forma di associazioni. Ogni Chiesa cantonale è organizzata in comuni parrocchiali, composti dalle persone domiciliate sul suo territorio ed appartenenti alla Chiesa nazionale cui si riferisce. Ogni Comune provvede all’elezione dei propri ministri di culto e ha il diritto di percepire l’imposta parrocchiale e amministrare i propri beni in piena autonomia.
La somma ricavata dal prelievo dell’imposta di culto può avere per destinazione solo la copertura dei costi necessari per l’espletamento dei compiti delegati dalla legge ai comuni parrocchiali ed alle Chiese nazionali, nel quadro della missione di ogni Chiesa cantonale. Ciò svela che il diritto ecclesiastico bernese determina anche le finalità lecite per l’utilizzo del denaro ottenuto dall’imposta di culto.
L’imposizione e la riscossione dell’imposta spettano ai comuni politici, ai comuni parrocchiali oppure alle casse dello Stato. Nel Canton Berna le imposte vengono prelevate anche alle persone giuridiche.
Alla base delle imposte di culto ci sono gli stessi principi che regolano le imposte cantonali e comunali, con cui condividono anche i mezzi di impugnazione.
Le imposte ecclesiastiche costituiscono attualmente la principale fonte di finanziamento delle Chiese, che possono contare anche su altre entrate secondarie (donazioni, offerte, talvolta una parte delle imposte cantonali destinata all’esercizio del culto).
Il sostentamento del clero, o almeno di parte di esso, viene assolto in modo diretto dalle autorità cantonali attraverso l’utilizzo di fondi pubblici. Ciò è legato anche al fatto che alcuni ministri di culto vengono inseriti nel personale amministrativo cantonale, per cui la loro attività diventa una prestazione d’opera subordinata all’amministrazione cantonale. Da ciò deriva una serie di doveri giuridici del ministro di culto retribuito dallo Stato legati allo status di pubblico dipendente e anche la responsabilità civile e contabile che questi hanno verso terzi e verso la stessa pubblica amministrazione. Nel Canton Berna i sacerdoti sono quindi finanziati dallo Stato grazie a titoli giuridici che si sono imposti nel passato.
I religiosi che hanno parrocchie nel cantone vengono retribuiti direttamente dal Cantone stesso. Ogni maggiorazione di stipendio da parte di altri enti è esclusa.
Il Cantone provvede alla formazione universitaria dei religiosi della chiesa evangelico-riformata e della chiesa cattolica cristiana. All’istruzione dei religiosi della chiesa cattolica romana provvede il vescovo di Basilea.
Il consigliere regola attraverso decreti il permesso per vacanze studio per religiosi e loro aiutanti così come la loro partecipazione e di conseguenza i costi per la loro sostituzione nei comuni parrocchiali.
Il cantone provvede con un risarcimento alla sostituzione, nell’espletamento delle funzioni parrocchiali, del titolare assente in una parrocchia retribuita dal cantone. L’assenza può essere motivata da malattia, incidente, servizio militare o civile, maternità, vacanza, premio fedeltà. In tutti gli altri casi, la sostituzione è a carico dei comuni parrocchiali.
Il cantone, inoltre, provvede ad un risarcimento per il servizio di riserva per comuni parrocchiali con un solo parroco (uomo o donna) retribuito dal cantone stesso. Nei comuni con più di un parroco, il risarcimento è a carico del Comune stesso. Esistono anche rimborsi per l’uso di mezzi di trasporto.
Le chiese nazionali provvedono alle proprie spese con i contributi del proprio comune parrocchiale e con quelli previsti dalla legge.
Il finanziamento pubblico assegnato alle Chiese riformate e cattoliche della Svizzera è importante e comprende le imposte ecclesiastiche delle persone giuridiche (la gran parte), gli aiuti diretti dello Stato e le remunerazioni cantonali dei preti e dei pastori. Le Chiese riformate, pur contando meno membri, ricevono più delle Chiese Cattoliche.
Nel Canton Berna il valore delle prestazioni sociali assicurate dalle Chiese corrisponde pressappoco al finanziamento pubblico di cui sono beneficiarie. Per valore delle prestazioni sociali si intende: il tempo lavorativo consacrato ad es. dai sacerdoti o pastori e dai loro collaboratori al lavoro coi giovani, con le persone meno abbienti, o anche gli aiuti alle istituzioni di utilità pubblica.
In base ad un sondaggio recente effettuato nel Canton Berna, risulta che se dovesse essere soppresso il sistema di imposte ecclesiastiche e se lo Stato smettesse di assegnare fondi alle Chiese, la popolazione bernese sarebbe pronta a versare 196 milioni di franchi l’anno per le prestazioni assicurate dalle Chiese riformata e cattolica. Tuttavia, anche in tal modo mancherebbe del denaro alle casse delle Chiese interessate.
Il contributo fornito dalle Chiese allo Stato sociale è fondamentale. Tali realtà offrono infatti numerosi servizi: lavoro con bambini, giovani e anziani, offerte per i migranti, per i richiedenti asilo e per le persone meno abbienti, consulenza coniugale e familiare e importanti offerte culturali e artistiche. Soprattutto le offerte culturali sono ritenute importanti dai membri delle Chiese stesse, ma anche dai non membri.
Tale studio incoraggia le chiese e lo Stato a continuare a gestire con cura l’interazione tra prestazioni e finanziamento di Chiese e comunità religiose.
(Scheda a cura di Gianluca Guerzoni)